Skip to main content

Che cosa è il decreto ingiuntivo?


Il “decreto ingiuntivo”, che è un “titolo esecutivo”,  è la conclusione di un “procedimento di ingiunzione” finalizzato al soddisfo di pretese creditorie.
Detto “procedimento ingiuntivo” è uno speciale procedimento che viene disciplinato nel codice di procedura civile italiano.

Il procedimento ingiuntivo prevede due fasi:
Una prima fase, svolta senza contraddittorio, ma con deposito di un ricorso presso la cancelleria del giudice competente, dove il creditore chiede l'emissione di un decreto ingiuntivo allegando una prova scritta a sostegno delle proprie ragioni.
Se il ricorso ha fondamento, il giudice emana il decreto concedendo al debitore un termine di 40 giorni per opporsi al decreto stesso e instaurare un giudizio a contraddittorio pieno.
Nel caso non vi sia opposizione nei tempi previsti, il decreto diventa esecutivo.
Una seconda fase di opposizione, in cui si instaura un giudizio di cognizione a contraddittorio pieno, che si concluderà con una sentenza che confermerà o revocherà il decreto ingiuntivo; questa sentenza sarà soggetta a sua volta ai normali mezzi impugnatori.


La pronuncia del decreto non avviene in contraddittorio.


La parte può opporsi solo dopo l'emissione (notificazione al convenuto) del decreto  da parte del giudice.
L’emissione avviene senza sentire l'altra parte; la presenza o meno in questa fase del procedimento della controparte non è condizione essenziale per la pronuncia del decreto.


Requisiti e presupposti


Il ricorrente deve vantare un diritto di credito inesausto, necessariamente fungibile, esigibile e costituente una somma.
Il credito inoltre deve essere certo e determinato.
Questo non significa che possano essere richieste soltanto somme di denaro, potendo essere richiesta qualsiasi prestazione di dare purché certa, accertabile ed esigibile.
Non rientrano nel procedimento d'ingiunzione le prestazioni di fare e non fare, la restituzione di beni immobili e in genere l'adempimento di crediti da accertare.
Nel ricorso deve essere prodotta la prova certa e scritta del credito vantato.
La prova, non essendo una prova legale, sarà oggetto di libera valutazione del giudice.
La prova scritta è indispensabile perché,essendo il procedimento sommario e veloce, si richiede una rapida riscontrabilità.
Ad esempio, in tempi precedenti una fattura, regolarmente emessa, era considerata documento valido per la richiesta di un decreto ingiuntivo; ora, per l'opposizione al decreto ingiuntivo o per il giudizio di merito, si richiede un estratto notarile delle scritture contabili.
Anche il telefax non è più considerato sufficiente per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Il concetto di prova scritta è molto ampio ed prevede delle fonti di prova.
L’eventuale terza possibilità è prevista quando il diritto nasce per una controprestazione.
In questo caso il creditore deve provare l'avvenuto adempimento da parte propria della controprestazione.


Competenza


Il ricorso deve essere presentato al giudice competente per territorio
Volendo l'avvocato può richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo non al giudice territorialmente competente nel luogo in cui ha residenza il convenuto, bensì dinanzi al giudice territorialmente competente nel luogo in cui c'è l'albo degli avvocati al quale è iscritto


Giudizio di Opposizione : procedimento.

 

L'opposizione al decreto ingiuntivo si propone davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto,con atto di citazione entro i termini previsti nel decreto stesso.
La citazione va notificata al ricorrente.
In seguito all'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.
Il giudice istruttore su istanza proposta dall’opponente, quando vi sono seri e gravi motivi, può sospendere con un’ordinanza non oppugnabile l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Come, allo stesso modo, il giudice può, quando il giudice non abbia garantito la provvisoria esecutività, concederla durante il giudizio di opposizione qualora il creditore provi il “ periculum in mora”.

Conseguenze della mancata opposizione


Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso, cioè se non è stata fatta opposizione nei termini stabiliti, il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita.
Se il debitore riesce a dimostrare che la notifica è invalida o che non si è costituito per cause di forza maggiore allora il giudice può, con ordinanza, rimettere nei termini il debitore che ha quindi la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo.
Questa possibilità è concessa al debitore entro i primi 10 giorni successivi al primo atto dell'esecuzione forzata.


Richiedi una consulenza gratuita