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Risarcimento danni

‘Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.’ (Art. 2054 del codice civile italiano).

Chiunque abbia subito un danno a cose o a persona (in questo caso lesioni) per colpa o responsabilità di terzi può chiedere un giusto ed equo risarcimento a chi l’ha cagionato.

La vittima del danno, deve essere totalmente indennizzata, per il vero e proprio danno materiale, oltre che per la salute, il peggioramento della propria qualità di vita, la sofferenza interiore.

Risarcimento per Sinistro Stradale

In caso di sinistro stradale il danno viene generalmente liquidato dalle Compagnie di Assicurazioni o dal Fondo Vittime della Strada.

Risarcimento per Sinistro sul Lavoro

Il danno subito a seguito di infortunio sul lavoro, viene indennizzato dall‘ assicurazione obbligatoria stipulata con l’Inail dal datore di lavoro in favore dei suoi dipendenti (Art.10 del TU 1965 n. 1124) per cui, l’assicurazione esclude la responsabilità civile del datore di lavoro (Art. 2087 codice civile)

Quando il fatto lesivo integra un reato a carico del datore di lavoro a seguito di condanna penale, resta la responsabilità civile dello stesso.

Se il risarcimento da parte  dell’Istituto di Previdenza non copre l’intero danno subito, e quando il datore di lavoro sia penalmente responsabile, il danneggiato può richiede un ulteriore integrativo risarcimento per la parte non coperta dall‘ assicurazione (Danno Differenziale).

 

 

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