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Divorzio

Il divorzio è un istituto giuridico dell'ordinamento italiano finalizzato a far cessare gli effetti civili del matrimonio.

Il 1º dicembre 1970 il divorzio veniva introdotto nell'ordinamento giuridico italiano. 

Condizioni per ottenere il divorzio

L'art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma che «il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio [...] quando [...] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita».

Il Tribunale prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale (se si tratta di matrimonio solo civile, cioè celebrato davanti all'Ufficiale dello stato civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di matrimonio concordatario), dovrà accertare l'esistenza di due condizioni.

  • La prima, di natura soggettiva, è costituita dalla cessazione:
    • della comunione materialetra i coniugi
    • della comunione spirituale consistente nell’affetto reciproco
  • La seconda, di natura oggettiva, costituita dall'esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge (art.3 Legge 898/1970):
    • che sia stata omologata la separazione consensuale oppure sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale
    • che uno dei coniugi sia stato condannato all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità;
    • che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto nel suo paese l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto nuovo matrimonio;
    • che il matrimonio non sia stato consumato;
    • che sia stato dichiarato giudizialmente il mutamento di sesso di uno dei coniugi.

La dichiarazione di nullità del matrimonio religioso comporta anche la cessazione degli effetti civili, tra cui l'obbligo al pagamento degli alimenti, fatti salvi gli effetti del matrimonio putativo.

La grande maggioranza dei procedimenti di divorzio si basa sulla separazione personale dei coniugi protratta per un anno in caso di separazione giudiziale, per sei mesi in caso di separazione consensuale.

Per il divorzio su domanda congiunta e per la separazione consensuale, dal 2014 non è più necessario rivolgersi al tribunale, ma per i coniugi senza figli minori o incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti può avvenire con dichiarazione condivisa e congiunta al sindaco quale ufficiale di stato civile, con assistenza facoltativa di un avvocato.

I coniugi con figli che hanno i predetti problemi possono divorziare attraverso una negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, senza rivolgersi al tribunale.

Una particolarità del sistema giuridico italiano è che il divorzio non può essere ottenuto direttamente con il relativo procedimento giudiziario, ma deve essere preceduto da un periodo di separazione personale, oggetto di una precedente procedura congiunta o vertenza giudiziaria, di modo ché il procedimento diventa doppio a distanza di qualche mese o anno.

Al procedimento la legge ha voluto attribuire una particolare solennità, atteso che l'udienza di comparizione dei coniugi deve tenersi davanti al presidente del Tribunale.

Effetti personali e patrimoniali

Effetti personali:

  • mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze;
  • la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice a continuare ad utilizzarlo.

Effetti patrimoniali:

  • l'eventuale corresponsione di un assegno divorzile, che deve essere accertato verificando la inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarseli;
  • la perdita dei diritti successori;
  • il diritto alla pensione di riversabilità, ma solo se titolare dell’assegno divorzile;
  • il diritto ad una parte dell'indennità di fine rapporto, se maturata prima della sentenza di divorzio.

 

Separazione

La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico italiano regolamentato dal codice civile, dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.

Con la separazione cessano i doveri di coabitazione e di fedeltà.

La separazione può essere :

  • giudiziale (procedimento con il quale si ottiene una sentenza di separazione)
  • consensuale (prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che giungono ad un accordo sulla spartizione dei loro beni in comunione e sull'affidamento dei figli nonché su tutte le possibili questioni connesse ad una separazione).

La separazione di fatto non ha alcun effetto legale sul matrimonio, pur potendo essere uno dei presupposti oggettivi per la richiesta di separazione legale.

Un caso di separazione non legale e di fatto è quello del coniuge che si reca a vivere stabilmente in altra dimora, con o senza un partner diverso (abbandono del tetto coniugale, che non è reato se il coniuge si allontana con preavviso all'altro della propria intenzione di separarsi non necessariamente motivata (anche se non ancora formalizzata da un'istanza al giudice), oppure in presenza di giusta causa).

La separazione può partire come giudiziale (su istanza di una sola parte) e divenire consensuale successivamente.

Il consenso naturalmente si può anche revocare.

Anche in caso di separazione si ci può rivolgere direttamente all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui è stato celebrato il matrimonio o nel Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato all'estero, anche senza l'assistenza di un avvocato.

 

 

 

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