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Fallimento

Nell’ordinamento giuridico italiano , è la procedura concorsuale liquidatoria, finalizzata alla soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio del fallito, a cui si può ricorrere in presenza di determinati requisiti.

L'art. 1 della legge fallimentare prevede che "sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale  esclusi gli enti pubblici”.

 

Chi è il “curatore fallimentare” - Requisiti -

La nuova legge fallimentare prevede dei requisiti professionali ben chiari, per cui possono svolgere tale attività:

  • Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro
  • Tutti quelli che hanno svolto funzione di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni
  • Gli studi professionali associati.

Non possono svolgere l’attività di curatore fallimentare, invece:

  • Coniuge, parenti ed affini del fallito entro il quarto grado
  • I creditori
  • Tutti quelli che ,nei due anni precedenti, hanno concorso al dissesto del fallito
  • Chiunque possa trovarsi in conflitto di interesse.

Il curatore fallimentare, sotto l’egida del giudice delegato e del comitato dei creditori, ha il compito/dovere di amministrare il “patrimonio fallimentare” mettendo in atto tutto ciò che è previsto nella procedura fallimentare.

Il curatore fallimentare ha il compito di liquidare il patrimonio della persona fisica o giuridica sottoposta al procedimento per recuperare i crediti ,magari anche con un’azione legale, e rimborsare i vari creditori.

La legge fallimentare italiana prevede che il curatore fallimentare possa utilizzare anche società specializzate per la liquidazione dell’attivo fallimentare.

Nomina 

La nomina del curatore fallimentare viene fatta durante la sentenza di fallimento o ,nel caso di revoca o sostituzione, con decreto a parte.

Il curatore fallimentare , una volta nominato, diventa un pubblico ufficiale con tutti gli onori ed oneri proprio di questa figura professionale.

Il curatore fallimentare deve far pervenire l’accettazione della nomina al giudice delegato entro i due giorni successivi alla nomina stessa.

 

Poteri e Funzioni

  1. Amministra il patrimonio del fallito ma sotto la vigilanza del giudice delegato e dei creditori
  2. Può stare in giudizio con l’autorizzazione del giudice delegato ma non può svolgere le mansioni di avvocato
  3. Con l’autorizzazione del giudice delegato, può delegare ad altri specifiche operazioni ma deve accollarsene l’onere finanziario
  4. Con l’autorizzazione del giudice delegato, può avvalersi della collaborazione di terzi ma sotto la sua responsabilità
  5. Deve presentare relazione sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza e sulle responsabilità del fallito, entro sessanta giorni dall’avvenuta dichiarazione di fallimento stesso (il giudice delegato, ricevuta tale relazione, ne ordina il deposito in cancelleria)
  6. Semestralmente il curatore deve consegnare al giudice delegato ed in copia al comitato dei creditori una relazione (che poi verrà depositata presso il registro delle imprese) sulle attività svolte e un conto della gestione riguardante gli incassi e gli esborsi
  7. In un registro previamente vidimato annota tutte le operazioni giornaliere
  8. Dovrà depositare su un conto corrente postale o bancario scelto a sua discrezione entro dieci giorni le somme eventualmente riscosse,che, solo su ordine del giudice delegato possono essere investite in titoli di Stato, oppure immediatamente destinate ai creditori.
  9. Su autorizzazione dei creditori può compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo per gli atti superiori a 50.000 euro, per i quali il giudice delegato ne deve essere informato

 Oltre tutto ciò, il curatore fallimentare:

  • procede all'inventario dei beni e appone i sigilli;
  • forma il progetto di stato passivo;
  • assume la qualità di parte nel procedimento;
  • predispone il programma di liquidazione;
  • gestisce l'impresa dove venga disposto l'esercizio provvisorio;
  • provvede alla vendita dei beni e può sospendere la vendita in caso di offerta migliorativa;
  • predispone il progetto di riparto.

Contro gli atti del curatore, il comitato dei creditori o chiunque ne abbia interesse può proporre entro otto giorni reclamo al giudice delegato.

 

 

 

 

 

 

 

 

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